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IL CONTRABBANDO – NUOVE DISPOSIZIONI DOGANALI

La recente riforma doganale del 2024, Decreto Legislativo nr 141/2024 ha introdotto importanti novità in materia di contrabbando, rafforzando il controllo doganale e aggiornando il sistema sanzionatorio.

La prima novità di rilievo è la distinzione tra illecito penale e amministrativo. Se in passato si basava sulla sussistenza o meno del dolo, ora la rilevanza penale si ravvisa al superamento della soglia di offensività, fissata in 10.000 € di diritti di confine.

Tuttavia, resta sempre  la valutazione dell’Autorità che, qualora non constati il dolo  nonostante il superamento dell’importo, potrà applicare  la sola valutazione amministrativa, tramite sanzione pecuniaria.

Il delitto di contrabbando viene sostanzialmente suddiviso in :

 Contrabbando per omessa dichiarazione : comprende ogni omissione dolosa, punendo chiunque sottrae le merci, in qualunque modo e a qualunque titolo, alla vigilanza doganale e al pagamento dei connessi diritti di confine.

Contrabbando per dichiarazione infedele : si realizza in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

In entrambi i casi, se la soglia di 10.000€ non viene superata,  la sanzione amministrativa prevista varia dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti (in misura comunque non inferiore a 2.000€), è inoltre soggetta a riduzione di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3% di quelli dichiarati.

Per tutti i casi previsti al comma 1 è sempre disposta la confisca amministrativa delle merci oggetto dell’illecito con provvedimento adottato dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente competente (comma 7).

Alla luce di quanto sopra diventa quindi essenziale che gli importatori siano pienamente consapevoli delle implicazioni in caso di mancata o omessa dichiarazione.

L’importatore/esportatore dovrà essere a conoscenza delle regole di origine merce, degli Incoterms corretti e sulle voci doganali applicabili alla propria tipologia di merce. Le informazioni fornite dovranno essere verificate, verificabili e veritiere.

Per facilitare il passaggio di informazioni alleghiamo  Mandato sdoganamento che dovrete compilare in ogni sua parte.

 

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